Un’impresa che rimborsa al dipendente o all’amministratore le spese sostenute per una trasferta rappresenta costi deducibili solo se essi sono documentati. Le stesse indennità chilometriche sono imponibili in capo al dipendente o all’amministratore, a seconda se il rimborso delle stesse è avvenuto nell’ambito del territorio comunale o al di fuori di esso.
Se le trasferte sono avvenute nell’ambito del territorio comunale, le indennità chilometriche sono imponibili in capo al dipendente o all’amministratore. In questa ipotesi, l’impresa potrà dedurre la spesa sostenuta limitatamente al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (se benzina) o 20 cavalli fiscali (se diesel).
Se, invece, le trasferte sono avvenute fuori dal territorio comunale, le indennità chilometriche non sono imponibili in capo al dipendente o amministratore. In questa seconda ipotesi, il costo deducibile per l’impresa sarà : nel caso di veicolo di proprietà del soggetto incaricato della trasferta, limitato ad un importo pari al costo chilometrico calcolato relativamente ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (se benzina) o 20 cavalli fiscali (se diesel); nel caso di veicolo noleggiato, limitato in relazione alla potenza dei mezzi come sopra indicata, all’ammontare delle tariffe di noleggio. Nel caso in cui il dipendente o l’amministratore utilizzano un mezzo con una potenza superiore a quella indicata, la deducibilità nel reddito d’impresa è limitata all’ammontare definito con riferimento alle auto di potenza non superiore a quella indicata nella norma.
Danilo Lizzio


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