RUBRICA COMMERCIALISTA - Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 sono state dettate le modalità di applicazione del regime contabile agevolato previsto dall’articolo 27, comma 3 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.
I soggetti ammessi al nuovo regime agevolato, a partire dal periodo d’imposta 2012, sono coloro che posseggono i seguenti requisiti:
1)  nell’anno 2011:
- non hanno conseguito ricavi o compensi superiori ad euro 30.000,00;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno sostenuto spese per personale dipendente o collaboratori con qualsiasi contratto;
2) nel triennio 2009 – 2011 non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche in leasing, per un ammontare superiore ad euro 15.000,00;
3) Â non si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
4) Â risiedono sul territorio nazionale;
5) non sono soci di societĂ di persone (snc o sas) o associazioni o a societĂ a responsabilitĂ limitata trasparenti (art. 116 testo unico imposte sui redditi);
6) non effettuano esclusivamente o in prevalenza cessione di fabbricati o loro porzioni e terreni edificabili o di mezzi di trasporto.
I soggetti esclusi da tale regime sono quelli soggetti a particolari disposizioni IVA e/o imposte sui redditi (ad esempio coloro soggetti agli artt. 34, 34 bis e 74 del decreto 633/1972; articolo 25 bis decreto 600/1973; artt. 36 e 40 bis decreto legge 41/1995; art. 5 legge 413/1991).
I soggetti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF, IVA e IRAP; dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA; dal versamento dell’acconto IVA; dalla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP. Sono, invece, dovuti i seguenti adempimenti: la conservazione dei documenti emessi e ricevuti; la comunicazione annuale dei dati IVA, se il volume d’affari supera la soglia di euro 25.822,84; la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF e IVA; il versamento annuale dell’IVA e quelli dell’acconto e del saldo dell’IRPEF e delle relative addizionali; la compilazione del modello degli studi di settore o dei parametri.
La determinazione del reddito dei soggetti rientranti nel regime dei agevolato è regolamentato dagli articoli 54 (lavoro autonomo) e 66 (reddito d’impresa) del testo unico delle imposte sul reddito e successive modificazioni.
Tali agevolazioni si aggiungono a quelle riservate ai cosiddetti “nuovi contribuenti minimi”, i quali hanno meno adempimenti fiscali (soprattutto ai fini IVA) e maggiori agevolazioni in termini di determinazione del reddito imponibile (di lavoro autonomo o d’impresa).
DANILO LIZZIO

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